DICHIARATO LO STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO: VIETATO ACCENDERE FUOCHI

3 Aprile 2015
Tipo articolo: 

OGGETTO: Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo per l’anno 2015 – Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco contenute nella Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, nella Legge Regionale n. 31/2008 e nel Regolamento Regionale n. 5/2007


L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE

Viste:
 la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all’interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l’art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;
 la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare: l’articolo 45, comma 4 che attribuisce al Presidente della Giunta regionale o all’Assessore delegato, in occasione di condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello “stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale” disponendo le prescrizioni necessarie; l’art. 61 della L.R. 31/2008, che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;
 Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l’art. 5 “Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi”;
 la deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2013, n. X/967, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2014 – 2016, ed in particolare il cap. 3 del citato Piano che definisce:
- le modalità di definizione del rischio;
- periodo ad alto rischio di incendio boschivo;
- divieti, prescrizioni e sanzioni;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2013, n. 4184 “Nomina della Sig.ra Simona Bordonali quale Assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione”;
Richiamata la Convenzione Regione Lombardia – Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale Lombardia per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvata con la d.g.r. 20 dicembre 2013, n. X/1124 e sottoscritta dalle parti in data 6 febbraio 2014;
Sentito il Servizio Meteo Regionale di ARPA Lombardia, che conferma la persistenza di condizioni
meteorologiche (indici di pericolosità, andamento stagionale) favorevoli all'innesco e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio regionale;
Sentito il C.F.S., che indica la presenza di condizioni ambientali-vegetazionali (disponibilità di combustibile fine) che possono favorire lo sviluppo di eventi anche significativi;

tutto ciò premesso e considerato, 

D I C H I A R A

lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO a partire dalla giornata di giovedì 2 aprile 2015 sino ad avvenuta revoca e

D I S P O N E

1. Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9 della legge regionale n. 31/2008.
2. Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
3. Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 3.2 “periodi a rischio di incendio boschivo” e 3.3 “divieti, prescrizioni e sanzioni” del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2014 – 2016.
4. Le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.
5. Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato è invitato a dare tutte le disposizioni
ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche del Corpo Forestale dello Stato.
6. Gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a comunicare tempestivamente l’attivazione del periodo di
alto rischio a tutti i Comuni di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblica tale indicazione attraverso i mezzi di informazione.
7. Devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Distinti saluti
SIMONA BORDONALI