Nuova ordinanza, mascherina obbligatoria all'aperto se manca distanziamento

12 Settembre 2020
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Raccomandata la misurazione della temperatura all'accesso dei servizi educativi, delle scuole dell'infanzia e degli istituti di formazione professionale

Il10 settembre il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 604 (consultabile in fondo con l'allegato), che integra le misure approvate dal DPCM del 7 settembre. Le disposizioni dell’Ordinanza n. 604 sono valide fino a giovedì 15 ottobre.

La mascherina

È confermato l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Quando ci si trova all’aperto, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il DPCM del 7 settembre, inoltre, conferma l’obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all’aperto a rischio assembramento.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva.

Misurazione delle temperatura

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app  AllertaLom e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

All’ingresso delle scuole dell’infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è fortemente raccomandata la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei genitori/adulti che li accompagnano. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi al bambino o ai suoi accompagnatori, l’accesso non sarà consentito.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Proroghe

Sono inoltre prorogate al 15 ottobre le precedenti disposizioni per le seguenti attività:

  • Tirocini, volo e navigazione da diporto, addestramento di animali, gestione della fauna selvatica (così come definite ai paragrafi 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 ( ordinanza,  allegato);
  • Sport di contatto, Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020 ( ordinanza,  allegato);
  • Celebrazioni religiose, paragrafo 1.5 dell’Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 ( ordinanza,  allegato);
  • Ingressi nel territorio regionale da parte di chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, Ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020 ( ordinanza).

Aggiornamento delle Linee guida

L’Ordinanza n. 604, inoltre, nell'allegato 1 aggiorna le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza n. 604, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, che conferma fino al 7 ottobre le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.

Con il DPCM del 7 settembre 2020, inoltre:

  • è consentito l’ingresso in Italia di persone anche non conviventi con cui c’è una "comprovata e stabile relazione affettiva". Per ulteriori informazioni sugli ingressi in Italia vedere il paragrafo dedicato in basso,
  • è confermata la sospensione delle attività di ballo nelle discoteche, sale da ballo e altri locali di intrattenimento aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso,
  • vengono fornite le indicazioni per il trasporto pubblico locale (Allegato 15) e per il trasporto scolastico (Allegato 16).