IL SINDACO
Visto l’art. 1, n. 7, della legge 21 marzo 1990 n. 53, che prevede l’aggiornamento periodico dell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, INVITA GLI ELETTORI in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione nell’albo, a presentare apposita domanda entro il mese di ottobre del corrente anno.
NELLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE INDICATI:
- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l’indicazione della via e del numero civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio.
REQUISITI DI IDONEITÀ:
- essere elettore del Comune;
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
SONO ESCLUSI PER LEGGE (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570):
- coloro che hanno superato il 70esimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.