L SINDACO
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989 n. 95, come sostituiti dall’articolo 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120,
INVITA GLI ELETTORI in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, a presentare apposita domanda all’ufficio comunale entro il mese di novembre del corrente anno.
NELLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE INDICATI:
- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l’indicazione della via e del numero civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio.
REQUISITI DI IDONEITÀ:
- essere elettore del Comune;
- essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
SONO ESCLUSI PER LEGGE (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570):
- coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Sono esclusi inoltre (art. 6 della legge 30 aprile 1999 n. 120):
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 D.P.R. n. 570/1960 e dall’art. 104, 2° c., D.P.R. n. 361/1957.